Indice
- 1 N. 2309
- 1.1 Presentata il 19 dicembre 2019
- 1.2 Da tale interpretazione inoltre discende che la vendita dei succitati prodotti
- 1.3 Non esiste oggi alcun interesse che giustifichi il sacrificio di un settore economico in crescita, che occupa 10.000 addetti e in cui operano circa 3.000 imprese.
- 1.4 Dal 2016 ad oggi, la gran parte degli operatori coinvolti in questo mercato ha interpretato la legge n. 242 del 2016 in un modo che sembrava pacifico
- 1.5 La presente proposta di legge, in analogia a quella già presentata dalla senatrice Emma Bonino al Senato (atto Senato n. 1466)
- 1.6 La presente proposta di legge, all’articolo 1, modifica la legge n. 242 del 2016
- 1.7 L’articolo 2 modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
- 1.8 «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti
- 2 PROPOSTA DI LEGGE CANNABIS LEGALE
Secondo l’incontro di ieri vi presentiamo la nuova proposta di modifica legge 242 proposto ieri e firmata da 60 deputati di tutti i gruppi di maggioranza riguardante il mercato della Cannabis Legale . Ora hanno la responsabilità di velocizzarne l’approvazione per salvare un settore infangato e perseguitato. Dunque vi terremo aggiornati sugli sviluppi!
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2309
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati
MAGI, DAVIDE AIELLO, BENEDETTI, BRESCIA, BRUNO BOSSIO, CANTONE, CASA, CECCONI, CILLIS,
CIMINO, CORNELI, CUNIAL, DAGA, D’ARRANDO, DI LAURO, DONNO, FICARA, FORCINITI,
GAGNARLI, GALIZIA, GIACHETTI, GIARRIZZO, GIORDANO, GIULIODORI, GRIBAUDO, LICATINI,
LOMBARDO, LORENZONI, MAGLIONE, MANZO, MARTINCIGLIO, MIGLIORE, MISITI, MURONI,
OLGIATI, ORFINI, PALAZZOTTO, PAPIRO, PARENTELA, PASTORINO, PENNA, PERANTONI,
PERCONTI, PIGNATONE, PINI, RAFFA, RIZZO NERVO, ROMANO, SAITTA, SARLI, GIULIA SARTI,
SCUTELLÀ, SERRITELLA, SILVESTRI, SODANO, TERMINI, TRANO, TRIPODI, UNGARO, VIZZINI.
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in
materia di coltivazione, trasformazione e immissione in commercio della canapa e dei prodotti da
essa derivati
Presentata il 19 dicembre 2019
ONOREVOLI COLLEGHI! — A giugno del 2019 i tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo
economico erano 158.
Per nessuna delle aziende coinvolte, a parte ArcelorMittal, la possibile
ricaduta occupazionale dell’eventuale fallimento o della chiusura delle attività coinvolge un
numero di addetti pari a quello dei lavoratori che la sentenza n. 30475 del 2019 delle sezioni unite
penali della Cassazione rischia di «licenziare» da un giorno all’altro, avendo stabilito che la
commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina ottenuti dalla coltivazione di cannabis
sativa L non rientra nell’ambito di applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e deve dunque
considerarsi illecita.
Da tale interpretazione inoltre discende che la vendita dei succitati prodotti
integra il reato di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per
cento, laddove residui una potenziale «efficacia drogante».
Le sezioni unite hanno così risolto l’apparente contrasto tra il testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e la legge n. 242 del 2016, che aveva comportato a
valle incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali anche tra diverse sezioni della Suprema
Corte. Al legislatore, in questo quadro, non spetta di «correggere» l’interpretazione della
Cassazione, che peraltro rispetto ad alcuni precedenti appare particolarmente restrittiva, ma di
correggere i presupposti dei contrasti interpretativi che stanno alla base della sentenza delle
sezioni unite, le quali peraltro riconoscono, e in qualche misura suggeriscono, l’opportunità di un
nuovo intervento del legislatore, « così da delineare una diversa regolamentazione del settore che
involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L ».
Non esiste oggi alcun interesse che giustifichi il sacrificio di un settore economico in crescita,
che occupa 10.000 addetti e in cui operano circa 3.000 imprese.
Un settore legale, peraltro, grazie
a cui, come dimostrato da uno studio pubblicato sulla European Economic Review, si sono ridotti
sensibilmente sia i volumi (-14 per cento), sia i profitti (da 90 a 170 milioni in meno) del mercato
criminale. La parziale sostituzione di hashish e marijuana illegali con un succedaneo di fatto privo
di «effetto drogante» ha inoltre avuto ricadute positive sotto il profilo sanitario.
Secondo quanto stimato dalla Coldiretti, gli ettari destinati alla coltivazione di cannabis sativa
sono passati da poco meno di 400 nel 2013 a più di 4.000 nel 2018, ma le produzioni, con la
chiusura degli shop di Cannabis Legale, non potranno essere assorbite dalle altre destinazioni
rimaste lecite dopo la sentenza delle sezioni unite (cosmetica, alimenti, forniture per industria e
costruzioni, florovivaismo, materiali per uso agricolo e ambientale).
Dal 2016 ad oggi, la gran parte degli operatori coinvolti in questo mercato ha interpretato la
legge n. 242 del 2016 in un modo che sembrava pacifico
vista la proliferazione (non repressa e
non sanzionata) di centinaia e centinaia di punti vendita che oggi, dopo la sentenza della
Cassazione, le autorità di sicurezza e giudiziarie sono autorizzate a considerare dediti a un’attività
illecita. Sulla base di questa interpretazione sono state fatte scelte economiche e investimenti e
assunti impegni e obbligazioni giuridiche.
Sarebbe irresponsabile per il legislatore lasciare che
questa interpretazione venga da un giorno all’altro ribaltata e un mercato di sostanze che, al di là
della classificazione giuridica, non ha alcun senso scientifico considerare stupefacenti sia reso
illegale neppure da una scelta del legislatore, ma per via giurisdizionale.
La presente proposta di legge, in analogia a quella già presentata dalla senatrice Emma Bonino
al Senato (atto Senato n. 1466)
Serve dunque a ripristinare un principio su cui decine di migliaia di
investitori, imprenditori e lavoratori avevano fatto razionalmente affidamento, e cioè che la
disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, rendendo lecita la coltivazione della cannabis
contenente THC in misura non superiore allo 0,6 per cento, consente la commercializzazione di
tutti i prodotti da essa derivati, comprese le infiorescenze.
Poiché le sezioni unite penali della Cassazione hanno affermato che l’articolo 2, comma 2, della
legge n. 242 del 2016 va inteso come un elenco tassativo delle attività e delle finalità consentite
per l’uso dei prodotti derivanti dalla cannabis sativa L, l’intervento legislativo che si propone
risulta sufficiente per ripristinare l’operatività di un settore oggi paralizzato.
La presente proposta di legge, all’articolo 1, modifica la legge n. 242 del 2016
Al fine di
sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito tributario
derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel
territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore.
In particolare
vengono modificati l’articolo 1, che individua le finalità lecite della coltivazione della canapa, e
l’articolo 2, che elenca i prodotti che possono lecitamente essere ottenuti dalla canapa coltivata,
aggiungendo i prodotti e i preparati destinati a qualsiasi uso contenenti cannabidiolo il cui
contenuto di THC non sia superiore allo 0,5 derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli.
L’articolo 2 modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Si interviene
in primo luogo sull’articolo 14, lettera a), che elenca le sostanze stupefacenti da includere nella
tabella I, sopprimendo il numero 6), che fa riferimento alle «sostanze ottenute per sintesi o
semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al
tetraidrocannabinolo».
Inoltre si modifica la lettera b) dello stesso articolo 14, che indica i prodotti
da inserire nella tabella II, sostituendo il numero 1) con il seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti
Con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per
cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad
essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».
Dunque L’articolo 3 è relativo all’entrata in vigore.
PROPOSTA DI LEGGE CANNABIS LEGALE
Art. 1.
1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito
tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa
operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla
legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;
b) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui
contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze
fresche ed essiccate e oli».
Art. 2.
1. All’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di
tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze
ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmacologico».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Fonte : Dolcevita
Questo significa un incremento di stabilità nel settore della Cannabis Legale, e dunque una sicurezza aggiunta per chi sceglie di investire nel settore della Cannabis